Statuto

Allegato “A”

del n. 28.378/ 12.625 di repertorio

Art. 1

L’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti, ente morale per decreto del Presidente della Repubblica n. 1377 del 5 novembre 1968, che verrà in seguito indicata come A.N.E.D. costituì la Fondazione avente ora la denominazione:

“Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli – Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti ONLUS”.

La Fondazione ha sede in Milano, via Dogana n. 3.

Art. 2

2.1 la Fondazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle a esse direttamente connesse.

2.2 Il settore di attività della Fondazione è quello della tutela dell’attività artistica e storica prevista dal n. 7 dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/97.

2.3 L’attività di cui sopra si estrinseca nella gestione di una biblioteca e di un archivio aperto al pubblico, conservati nella Sede della Fondazione in Milano già valutati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, la quale in data 8 settembre 2004 ha dichiarato di interesse storico particolarmente importante l’archivio in possesso della Fondazione Memoria della Deportazione.

2.4 Gli utili e gli avanzi di gestione debbono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse.

2.5 E’ scopo della Fondazione la promozione degli studi e la raccolta di documenti sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria storica e l’insegnamento della vicenda concentrazionaria.

2.6 La Fondazione intende, attraverso la ricerca storica e lo sviluppo permanente dell’istruzione e della cultura, favorire la maturazione civile delle nuove generazioni facendo si che possano venire a conoscenza dei fatti di deportazione e delle azioni in cui si concretizzò l’oppressione nazifascista.

2.7 La Fondazione intende altresì, sempre favorendo lo studio e la raccolta documentale, continuare la valorizzazione, in campo nazionale ed internazionale europea del grande contributo dei deportati alla causa della Resistenza, riaffermandone così gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, di solidarietà e di uguaglianza.

2.8 Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà, realizzando anche rapporti ed intese con altre Associazioni o Istituzioni, a titolo esemplificativo, organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, incontri, mostre, manifestazioni; potrà promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui; potrà organizzare conferenze, corsi, seminari e viaggi studio; curare la costituzione e conservazione di archivi, memoriali e monumenti; curare la diffusione con ogni mezzo dei risultati degli studi delle ricerche e della sua attività; istituire e sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni.

2.9 La Fondazione terrà in particolare evidenza i luoghi dai quali si è irradiata la deportazione nei Lager nazisti.

2.10 La Fondazione perseguirà istituzionalmente l’attività di potenziamento e di arricchimento della Biblioteca e dell’Archivio posti sotto il controllo ed il riconoscimento da parte dei Beni Culturali del Ministero.

La Fondazione avrà particolare cura nella conservazione del patrimonio bibliotecario e archivistico ricevuto in dote dall’ANED, frutto di una attività di ricerca e di raccolta ultracinquantennale dell’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti e in via costante farà ricerche e acquisti per arricchire sempre di più i documenti di archivio e il patrimonio bibliografico che costituiscono il patrimonio fondamentale, culturalmente vivo e fruibile della Fondazione, avvalendosi, per la cura, per la conservazione, per l’arricchimento dei documenti di archivio e del patrimonio bibliografico, della guida e della consulenza del Comitato Storico Scientifico che fa parte delle strutture previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto per la vita e per la funzionalità della Fondazione.

In particolare la Fondazione si impegna:

-a conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario;

-a raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive sulla guerra, sulla deportazione politica, sulla lotta antifascista e di liberazione e a studiare il nesso tra memoria e storia contemporanea;

-a raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli studiosi, anche in collaborazione con gli archivi dello Stato, con gli archivi regionali e con gli archivi locali, le fonti dello studio della storia nazionale e internazionale;

-a promuovere la ricerca della storia contemporanea;

-ad assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, mediante i mezzi ritenuti più idonei(pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, strumenti informatici);

-a fornire agli studiosi la consulenza e i servizi culturali utili alla ricerca nei settori di archivio, biblioteca e didattica, anche in collaborazione con le strutture degli Istituti Storici esistenti dal 1947 sul territorio nazionale, associati e rappresentanti dall’INSMLI;

-a svolgere un attività connessa a quella istituzionale di formazione e di aggiornamento per i docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) anche in collaborazione con le strutture degli Istituti Storici rappresentati dall’INSMLI.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Lire 100.000.000 (centomilioni) indicata nell’atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante. Verrà inoltre integrato dall’A.N.E.D. con la biblioteca, con i quadri per le mostre, con l’archivio fotografico.

Tale patrimonio potrà essere aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore di potenziamento della Istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i proventi delle attività consentite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento dei beni, che perverranno alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 4

4.1 Sono organi della Fondazione:

il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Storico scientifico, il Direttore.

4.2 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 a un massimo di 13 membri, salvo il potere di cooptazione di cui all’art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente e resta in carica 4 anni.

4.3 Il Primo Consiglio è stato nominato nell’atto costitutivo.

Art.5

5.1 E’ membro di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dell’A.N.E.D..

5.2 Qualora uno dei Consiglieri cessi dall’incarico provvederà alla sua sostituzione entro 180 giorni il Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere di amministrazione così eletto resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’organo.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di cooptare altri Consiglieri oltre quelli già in funzione, sino a un massimo di 13 qualora si manifestino utili per il prestigio o per i benefici patrimoniali della Fondazione.

Art. 6

6.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

6.2 Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in atto, i nuovi componenti saranno nominati dal Consiglio stesso tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza preferibilmente deportati superstiti e loro familiari e discendenti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione in assenza del Presidente è presieduto di diritto dal Vice Presidente più anziano di età e in assenza di Vice Presidenti dal componente più anziano di età.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

8.1 Redige entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l’anno seguente ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Tali bilanci dovranno essere inviati al Comitato dei Garanti il quale potrà formulare le proprie osservazioni.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la utilizzazione delle dette rendite annuali attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

 Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

b) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi;

d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendano necessarie;

e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità Tutorie;

f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il direttore sentito il Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più anziano di età.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata diramato almeno quindici giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o con posta elettronica certificata.

 Art. 11

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese, quando lo statuto non preveda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la eventuale retribuzione.

 Art. 14

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione di ufficio.

Art. 15

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 16

Il Comitato dei Garanti

16.1 Il Comitato dei Garanti e’ composto da tre membri effettivi e uno supplente scelti tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza preferibilmente tra i superstiti dei campi di annientamento nazisti e i loro familiari e discendenti.

Esso viene nominato dal Consiglio Nazionale dell’ANED e resta in carica per quattro anni.

16.2 Il Comitato dei Garanti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; formula osservazioni sui bilanci, sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e dà, unitamente al Comitato Storico Scientifico, il suo parere sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Il Direttore

Al direttore e’ affidata la conduzione, la direzione amministrativa e la gestione esecutiva della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Storico Scientifico senza diritto di voto.

 Art.18

Il Collegio dei Revisori

18.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal comitato dei garanti unitamente al consiglio di amministrazione

Essi resteranno in carica quattro anni e possono essere rieletti.

La carica non prevede emolumenti.

18.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali.

Esprime il suo avviso mediante relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza il Comitato Storico Scientifico, composto dal Presidente della Fondazione e da un minimo di tre a un massimo di sette membri, scelti fra personalità la cui collaborazione sia funzionale agli elevati scopi della Fondazione. Il Comitato Storico Scientifico elegge al suo interno il Presidente al quale competono la convocazione e la gestione del Comitato stesso.

19.2 Il Comitato Storico Scientifico ha funzioni consultive e propositive.

Esso si riunisce in seguito a convocazione, con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o con telegramma del Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o necessario, per chiederne un parere o recepirne una proposta, in particolare per l’esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 16.2.

Art. 20

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 Art. 21

Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.